(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 49 del 2 dicembre 2020) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 concernente «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia» (legge finanziaria 2005) il cui art. 4 prevede interventi in materia di protezione civile, ambiente, edilizia, mobilita' e infrastrutture di trasporto, ricostruzione e pianificazione territoriale; Visto in particolare il comma 95 del medesimo art. 4 della legge regionale n. 1/2005 con il quale, al fine di tutelare la funzione sociale, educativa e di integrazione della famiglia che la scuola materna garantisce, l'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere a comuni e loro consorzi, nonche' a enti, associazioni, istituzioni e cooperative, contributi ventennali, fino al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile, a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, relativi a mutui che gli enti stipulano per la realizzazione di lavori di nuova costruzione, recupero o ampliamento di edifici da destinare a scuole materne; Visto il successivo comma 96 del medesimo art. 4 della legge regionale n. 1/2005 che stabilisce che i criteri e le modalita' ai quali l'Amministrazione regionale deve attenersi per la concessione ed erogazione dei contributi siano stabiliti con apposito regolamento; Vista la legge regionale 18 luglio 2005, n. 15 concernente «Assestamento del bilancio 2005 e del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7» ed in particolare l'art. 4, commi 26, 27, 28; Visto il comma 26 del medesimo art. 4 della legge regionale n. 15/2005 il quale prevede che al fine di tutelare la funzione sociale, educativa e di integrazione della famiglia della scuola materna, l'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere a Comuni e loro consorzi, nonche' a enti, associazioni, istituzioni e cooperative, contributi in conto capitale, per la realizzazione di lavori di nuova costruzione, recupero o ampliamento di edifici da destinare a scuole materne; Visto il comma 27 del medesimo art. 4 della legge regionale n. 15/2005 che stabilisce che i contributi di cui al comma 26 sono concessi ed erogati dal regolamento previsto dall'art. 4, comma 96, della legge regionale n. 1/2005; Visto il proprio decreto n. 0230/Pres. del 13 luglio 2005 con il quale e' stato emanato il «Regolamento recante criteri e modalita' per la concessione e l'erogazione dei contributi per la realizzazione di lavori di nuova costruzione, recupero o ampliamento di edifici da destinare a scuole materne ai sensi dell'art. 4, commi 95, 96 e 97 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1»; Visto il proprio decreto n. 0187/Pres. del 30 luglio con il quale e' stato emanato il «Regolamento recante modifiche al regolamento recante criteri e modalita' per la concessione e l'erogazione dei contributi per la realizzazione di lavori di nuova costruzione, recupero o ampliamento di edifici da destinare a scuole materne (legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1, art. 4, commi 95, 96 e 97), emanato con decreto del Presidente della Regione 13 luglio 2005, n. 0230/Pres.»; Vista la legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 che al comma 3 dell'art. 27, in considerazione della situazione economica, autorizza l'Amministrazione regionale a confermare i contributi concessi ai soggetti privati e pubblici di cui all'art. 4, commi 95, 96 e 97 della legge regionale n. 1/2005 e all'art. 4 della legge regionale n. 15/2005, commi 26, 27 e 28, fino al 100 per cento della spesa ammessa a contributo, anche in deroga ai limiti di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento emanato con proprio decreto, n. 0230/Pres. del 13 luglio 2005, come modificato dal proprio decreto n. 0187/Pres. del 30 luglio 2008; Visto il testo del «Regolamento di modifica del regolamento recante criteri e modalita' per la concessione e l'erogazione dei contributi per la realizzazione di lavori di nuova costruzione, recupero o ampliamento di edifici da destinare a scuole materne (legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1, art. 4, commi 95, 96 e 97), emanato con decreto del Presidente della Regione 13 luglio 2005, n. 0230/Pres.» e ritenuto di emanarlo; Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia; Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1691 del 13 novembre 2020; Decreta: 1. E' emanato il «Regolamento di modifica del regolamento recante criteri e modalita' per la concessione e l'erogazione dei contributi per la realizzazione di lavori di nuova costruzione, recupero o ampliamento di edifici da destinare a scuole materne (legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1, art. 4, commi 95, 96 e 97), emanato con decreto del Presidente della Regione 13 luglio 2005, n. 0230/Pres.», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della regione. Il presente decreto verra' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. FEDRIGA